1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento dell'oggetto sociale»;
b) l'articolo 12 è sostituito dai seguenti:
«Art. 12. (Controllo sulle società sportive). - 1. Le società sportive di cui all'articolo 10 sono sottoposte ai controlli sulla gestione da parte dell'Autorità di controllo sulle società sportive di cui all'articolo 12-bis, secondo modalità e princìpi stabiliti dal CONI e divenuti esecutivi ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
2. Le deliberazioni delle società sportive concernenti esposizioni finanziarie e l'acquisto o la vendita di beni immobili, e comunque tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggette ad approvazione da parte dell'Autorità di cui all'articolo 12-bis.
3. In caso di mancata approvazione ai sensi del comma 2, è ammesso ricorso alla giunta nazionale del CONI, che si pronuncia entro due mesi dalla data di ricevimento del ricorso.
Art. 12-bis. (Autorità di controllo sulle società sportive). - 1. È istituita l'Autorità di controllo sulle società sportive, di seguito denominata "Autorità", che opera il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle società sportive professionistiche in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Liquidazione delle società). - 1. Nel caso in cui siano riscontrate gravi irregolarità di gestione della società sportiva, l'Autorità può chiedere al tribunale, con ricorso motivato, la messa in liquidazione della società medesima e la nomina di un liquidatore».